I contribuenti che non sono riusciti a versare l’acconto Imu entro la scadenza del 18 giugno hanno la possibilità di provvedere al pagamento di quanto dovuto attraverso l’istituto del ravvedimento.
Se il ravvedimento viene effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, è prevista una sanzione giornaliera dello 0,2%. Il ravvedimento con la sanzione del 3% può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di versamento. Il ravvedimento annuale, con la sanzione del 3,75%, può essere effettuato entro un anno.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, ha precisato che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta, in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato.
Qualora non si utilizzasse l’istituto del ravvedimento, in caso di tardivo od omesso versamento dell’Imu è prevista una sanzione del 30%.
Quest’anno in caso di eventuali errori nella determinazione dell’importo dovuto a titolo di prima rata di acconto, non saranno applicate sanzioni e interessi. (Il Sole 24 Ore del 19 giugno 2012, pag. 23, Tonino Morina )
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 35/E del 12 aprile 2012, ha precisato che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta, in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato.
Qualora non si utilizzasse l’istituto del ravvedimento, in caso di tardivo od omesso versamento dell’Imu è prevista una sanzione del 30%.
Quest’anno in caso di eventuali errori nella determinazione dell’importo dovuto a titolo di prima rata di acconto, non saranno applicate sanzioni e interessi. (Il Sole 24 Ore del 19 giugno 2012, pag. 23, Tonino Morina )