Si stringono i tempi per il pagamento del primo acconto 2012 ma non si hanno ancora indicazioni per la determinazione dell’imposta dei soci che utilizzano i beni delle società partecipate: infatti, qualora il corrispettivo pagato sia inferiore al valore di mercato, si dovrebbe rideterminare al rialzo l’acconto 2012, calcolando un’imposta virtuale come se la norma fosse stata in vigore già nell’anno precedente.
La proroga al prossimo 9 luglio del versamento dell’Irpef dovrebbe consentire all’Agenzia delle Entrate di chiarire i numerosi dubbi applicativi.
La norma sulla tassazione dell’utilizzo di beni aziendali da parte delle persone fisiche è stata introdotta dal D.L. n. 138 del 2011 per contrastare il fenomeno delle società che vengono utilizzate non per lo svolgimento di reali attività di impresa ma per intestare beni che restano nella disponibilità dei soci; le disposizioni sono in vigore dal 2012, ma impongono ai contribuenti di tenerne conto nel versamento degli acconti di tale esercizio.
Questo adempimento, richiede però calcoli complessi e finisce spesso per risultare impossibile, poiché solo a consuntivo si sarà veramente in grado di capire se si ricade, o meno, nelle situazioni interessate dalle nuove regole.
Accadrà dunque che molti contribuenti potrebbero essere indotti, loro malgrado, a rinviare il versamento della maggiore imposta al saldo, ricorrendo se del caso al ravvedimento operoso. (Il Sole 24 Ore del 14 giugno 2012, pag. 22, Luca Gaiani )
La norma sulla tassazione dell’utilizzo di beni aziendali da parte delle persone fisiche è stata introdotta dal D.L. n. 138 del 2011 per contrastare il fenomeno delle società che vengono utilizzate non per lo svolgimento di reali attività di impresa ma per intestare beni che restano nella disponibilità dei soci; le disposizioni sono in vigore dal 2012, ma impongono ai contribuenti di tenerne conto nel versamento degli acconti di tale esercizio.
Questo adempimento, richiede però calcoli complessi e finisce spesso per risultare impossibile, poiché solo a consuntivo si sarà veramente in grado di capire se si ricade, o meno, nelle situazioni interessate dalle nuove regole.
Accadrà dunque che molti contribuenti potrebbero essere indotti, loro malgrado, a rinviare il versamento della maggiore imposta al saldo, ricorrendo se del caso al ravvedimento operoso. (Il Sole 24 Ore del 14 giugno 2012, pag. 22, Luca Gaiani )