Primi commenti alla circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce i requisiti per l’accesso al nuovo regime super agevolato ad imposta sostitutiva del 5 per cento (cd. “nuovi minimi”).
In particolare, tra i soggetti che possono accedere al particolare regime agevolativo vengono individuati:
- il socio accomandante che non ha svolto attività di gestione; infatti, la causa ostativa all’accesso al regime dei nuovi minimi è costituita dall’effettivo svolgimento di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo nel triennio precedente;
- il socio di società inattiva; in tal caso, manca una vera e propria attività gestionale;
- il pensionato che apre la partita IVA; infatti, secondo l’Agenzia, non costituisce mera prosecuzione di attività quella svolta sotto forma di lavoro autonomo dal dipendente appena andato in pensione.
Inoltre, viene precisato che non inibisce l’accesso al regime dei superminimi lo svolgimento di prestazioni occasionali nell’anno precedente a quello di apertura della partita IVA: tali attività si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale (la marginalità si può ritenere sussistente quando tali attività siano svolte per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente).
In linea generale dalla lettura della circolare n. 17/E, si ritrae l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di interpretare in maniera estensiva (e pro contribuente) il contenuto del precetto normativo (art. 27 del D.L. n. 98 del 2011). (Italia Oggi del 1° giugno 2012, pag. 26, Andrea Bongi )