Inoltre, i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:
- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Infine, vengono assimilate all’abitazione principale anche:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP).
Tale situazione è parificata anche a quella degli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; tuttavia tutte queste fattispecie possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
Per le abitazione concesse gratuitamente non vi è invece nessuna possibilità di assimilazione al concetto di “abitazione principale”: infatti la normativa IMU non ripropone più (come era per l’ICI) l’applicazione dello stesso regime agevolativo previsto per l’abitazione principale per l’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Tale possibilità non sarà nemmeno possibile che sia introdotta in forza della potestà regolamentare dei Comuni. (Italia Oggi del 19 maggio 2012, pag. 30, Efrem Longoni, Norberto Villa )