Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell’Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) che stabilisce il contenuto minimo che devono avere i contratti di assicurazione sulla vita, sulla base di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27. La norma citata prevede, fermo restando l’art. 183 del Codice delle assicurazioni, che le banche e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione di un mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi ad essi non riconducibili e che il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento. (Isvap – Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012 )