- fedeltà dei dati indicati,
- congruità dei ricavi e
- coerenza degli indici.
Infatti, la novità del 2011 è l’esistenza di un beneficio premiale per coloro che, anzitutto, indicano correttamente i dati nel modello degli studi di settore. Tuttavia tale attività non sarà sempre semplice, specialmente se la pretesa dell’Agenzia delle Entrate sarà estesa, oltre che alle variabili contabili, anche a quelle descrittive dell’attività.
Inoltre, se i dati sono “fedeli”, deve essere poi verificata la posizione di congruità che può essere raggiunta anche per libera scelta del contribuente per effetto di adeguamento spontaneo in dichiarazione.
Infine, deve esserci la coerenza rispetto a tutti gli indicatori contenuti nel modello di approvazione dello studio e, in tal senso, bisogna comprendere se ci si riferisce ai soli indicatori di normalità economica (parametro automaticamente verificato per chi è congruo), o sia necessaria anche una coerenza con gli indici veri e propri, quelli che, per usare il gergo di Gerico, non influiscono sul risultato di congruità.
Qualora dovesse essere questa la scelta dell’Agenzia, non saranno molti che potranno godere dei tre benefici concessi e, cioè:
- l’impossibilità di effettuazione di qualsiasi accertamento analitico induttivo;
- l’accorciamento di un anno dei termini per l’accertamento e
- l’ampliamento della franchigia da superare per l’esperimento di accertamento sintetico (che passa da un terzo ad un quinto del reddito dichiarato). (Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2012, pag. 24, Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi )